Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

 

Rif. normativo: Articolo 33 D.Lgs. 33/2013

Aggiornamento:  Trimestrale  ex articolo 33, comma 1, D.Lgs. 33/2013

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti - quarto trimestre 2023

TEMPI DI PAGAMENTO:

N. giorni 3,82

Ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare, ai sensi dell’art. 9, comma 3, l’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del DPCM 22 settembre 2014 sono stati esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti - terzo trimestre 2023

TEMPI DI PAGAMENTO:

N. giorni 3,51

Ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare, ai sensi dell’art. 9, comma 3, l’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del DPCM 22 settembre 2014 sono stati esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti - secondo trimestre 2023

TEMPI DI PAGAMENTO:

N. giorni 2,74

Ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare, ai sensi dell’art. 9, comma 3, l’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del DPCM 22 settembre 2014 sono stati esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti - primo trimestre 2023

TEMPI DI PAGAMENTO:

N. giorni 1,88

Ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare, ai sensi dell’art. 9, comma 3, l’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del DPCM 22 settembre 2014 sono stati esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

 

 

AGGIORNATO: 1/2/2024